Titoli esecutivi notarili dopo la riforma Cartabia: cosa cambia per mutui e atti pubblici
La riforma del processo civile introdotta dal D.lgs. 149/2022, conosciuta come “Riforma Cartabia”, ha apportato numerose innovazioni nel sistema dell’esecuzione forzata. Una delle modifiche più significative riguarda l’eliminazione della tradizionale formula esecutiva, che per decenni ha accompagnato le copie dei titoli giudiziali e stragiudiziali. L’intervento del legislatore ha voluto semplificare le procedure, sostituendo questo adempimento formale con un sistema basato sull’attestazione di conformità.
Fino alla riforma, le copie dei titoli esecutivi – siano esse sentenze o atti notarili come mutui e atti pubblici – venivano rilasciate in forma esecutiva. Questo significava che sulla copia era apposta la nota formula “In nome della legge… comandiamo…”, un requisito che, pur avendo perso gran parte del suo significato sostanziale, era ancora indispensabile per avviare l’esecuzione forzata. Per i titoli giudiziali tale formula era apposta dalla cancelleria, mentre per quelli notarili provvedeva il notaio stesso.
Con la Riforma Cartabia il quadro è mutato radicalmente. Gli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile, nella nuova formulazione, prevedono che sentenze, provvedimenti, atti giudiziari e atti notarili per valere come titolo per l’esecuzione forzata debbano essere rilasciati in copia attestata conforme all’originale. La formula esecutiva, dunque, è stata eliminata. L’attenzione si sposta ora sulla garanzia che la copia notificata al debitore sia effettivamente conforme all’originale, certificazione che sostituisce il vecchio “comando” formale.
Per i titoli esecutivi di origine notarile, come i mutui o altri atti pubblici, questo comporta che non è più necessaria la formula esecutiva apposta dal notaio sulla copia. Quello che occorre oggi è ottenere una copia attestata conforme all’originale, rilasciata dal notaio o dal pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l’atto. È questa copia conforme che deve essere notificata al debitore per poter avviare l’esecuzione forzata.
La nuova disciplina ha reso più semplice l’iter formale, ma non mancano questioni interpretative ancora aperte. Ad esempio, per i documenti digitali formati con firma elettronica o depositati in registri informatici alcuni ritengono sufficiente l’estrazione diretta, senza ulteriore attestazione. Inoltre, è in corso di consolidamento la prassi su chi debba attestare la conformità nelle diverse fattispecie. La giurisprudenza di legittimità, ancora limitata sul punto, offrirà in futuro ulteriori chiarimenti.
In definitiva, con la Riforma Cartabia la tradizionale formula esecutiva è stata superata. Per procedere all’esecuzione forzata sulla base di un atto notarile è oggi sufficiente – ed essenziale – disporre di una copia attestata conforme all’originale rilasciata dal notaio. Si tratta di una modifica che semplifica l’avvio dell’esecuzione e uniforma il regime dei titoli giudiziali e stragiudiziali, ma che richiede comunque attenzione per rispettare i nuovi requisiti formali. Il nostro Studio segue costantemente gli sviluppi normativi e giurisprudenziali in materia per garantire ai clienti assistenza aggiornata e corretta in ogni fase della procedura esecutiva.
FRB