Il nuovo articolo 473 bis/49 c.p.c. (“cumulo di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”),introdotto nell’ambito della c.d. Riforma Cartabia, prevede la possibilità di trattare all’interno di un unico procedimento le domande di separazione e divorzio, mediante la proposizione di un ricorso contenente entrambe le domande, oppure a fronte di domanda riconvenzionale di divorzio proposta dal coniuge convenuto, salva in questo caso la facoltà per il ricorrente di “modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti”.

L’esigenza sottostante alla novella risiede in una necessità di economia processuale (c.d. simultaneus processus), che si concretizza nell’unificazione dell’istruttoria dei due procedimenti, nonché dei mezzi e giudizi di impugnazione.

Presupposto indispensabile per la procedibilità della domanda di divorzio e di quelle ad essa accessorie (es.: assegno divorzile, di mantenimento dei figli, ecc.) è il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, che potrà essere emessa già nel corso della prima udienza di comparizione dei coniugi (c.d. sentenza parziale di separazione), unitamente ai provvedimenti in favore dei coniugi e dei figli. Ciò dovrebbe determinare, secondo la ratio normativa, una importante riduzione delle tempistiche in quanto la mancata impugnazione della sentenza parziale di separazione (entro 30 giorni se notificata ed entro 6 mesi se solo comunicata), unitamente al decorso del termine previsto dalla legge (6 mesi in caso di separazione consensuale e 12 mesi in caso di separazione giudiziale), consentirà l’automatica prosecuzione del giudizio di divorzio.

Anche le domande accessorie al divorzio saranno, come scritto, proseguibili solo una volta decorsi i termini indicati. Ciò, in particolare, pare aver valenza soprattutto per l’assegno divorzile, stante l’assoluta eterogeneità dei requisiti sostanziali delle domande dei coniugi a contenuto economico: il primo fondato ancora sul c.d. tenore di vita goduto dai coniugi durante la convivenza, mentre il secondo su una diversa funzione composita di tipo compensativo-perequativo. Eterogeneità, invece, non sussistente per le altre domande riguardanti l’affidamento, il mantenimento e l’assegnazione della casa familiare, poiché il contenuto delle stesse risulta identico indipendentemente dal fatto che i genitori si stiano separando o divorziando.

In definitiva, avuto – in particolare – riguardo ai tempi, la condizione di coniugi separati è destinata ad avere una durata esclusivamente endo-processuale, laddove sia utilizzato lo strumento di cui all’art. 473 bis/49 c.p.c.. Stessa sorte anche per l’assegno di mantenimento e per il parametro del tenore di vita, posto che la sua durata può resistere soltanto fino alla sentenza di divorzio che potrà essere emessa anche in tempi contenuti laddove la sua pronuncia sia richiesta nell’ambito del simultaneus processus.

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