Studio Legale RBA https://www.avvocatirba.it Lo Studio Legale RBA ha sede a Treviso e Ferrara. Wed, 24 Sep 2025 08:43:42 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.7 https://www.avvocatirba.it/2025/09/24/1523/ https://www.avvocatirba.it/2025/09/24/1523/#respond Wed, 24 Sep 2025 08:34:05 +0000 https://www.avvocatirba.it/?p=1523 L'articolo proviene da Studio Legale RBA.

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Titoli esecutivi notarili dopo la riforma Cartabia: cosa cambia per mutui e atti pubblici

La riforma del processo civile introdotta dal D.lgs. 149/2022, conosciuta come “Riforma Cartabia”, ha apportato numerose innovazioni nel sistema dell’esecuzione forzata. Una delle modifiche più significative riguarda l’eliminazione della tradizionale formula esecutiva, che per decenni ha accompagnato le copie dei titoli giudiziali e stragiudiziali. L’intervento del legislatore ha voluto semplificare le procedure, sostituendo questo adempimento formale con un sistema basato sull’attestazione di conformità.

Fino alla riforma, le copie dei titoli esecutivi – siano esse sentenze o atti notarili come mutui e atti pubblici – venivano rilasciate in forma esecutiva. Questo significava che sulla copia era apposta la nota formula “In nome della legge… comandiamo…”, un requisito che, pur avendo perso gran parte del suo significato sostanziale, era ancora indispensabile per avviare l’esecuzione forzata. Per i titoli giudiziali tale formula era apposta dalla cancelleria, mentre per quelli notarili provvedeva il notaio stesso.

Con la Riforma Cartabia il quadro è mutato radicalmente. Gli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile, nella nuova formulazione, prevedono che sentenze, provvedimenti, atti giudiziari e atti notarili per valere come titolo per l’esecuzione forzata debbano essere rilasciati in copia attestata conforme all’originale. La formula esecutiva, dunque, è stata eliminata. L’attenzione si sposta ora sulla garanzia che la copia notificata al debitore sia effettivamente conforme all’originale, certificazione che sostituisce il vecchio “comando” formale.

Per i titoli esecutivi di origine notarile, come i mutui o altri atti pubblici, questo comporta che non è più necessaria la formula esecutiva apposta dal notaio sulla copia. Quello che occorre oggi è ottenere una copia attestata conforme all’originale, rilasciata dal notaio o dal pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l’atto. È questa copia conforme che deve essere notificata al debitore per poter avviare l’esecuzione forzata.

La nuova disciplina ha reso più semplice l’iter formale, ma non mancano questioni interpretative ancora aperte. Ad esempio, per i documenti digitali formati con firma elettronica o depositati in registri informatici alcuni ritengono sufficiente l’estrazione diretta, senza ulteriore attestazione. Inoltre, è in corso di consolidamento la prassi su chi debba attestare la conformità nelle diverse fattispecie. La giurisprudenza di legittimità, ancora limitata sul punto, offrirà in futuro ulteriori chiarimenti.

In definitiva, con la Riforma Cartabia la tradizionale formula esecutiva è stata superata. Per procedere all’esecuzione forzata sulla base di un atto notarile è oggi sufficiente – ed essenziale – disporre di una copia attestata conforme all’originale rilasciata dal notaio. Si tratta di una modifica che semplifica l’avvio dell’esecuzione e uniforma il regime dei titoli giudiziali e stragiudiziali, ma che richiede comunque attenzione per rispettare i nuovi requisiti formali. Il nostro Studio segue costantemente gli sviluppi normativi e giurisprudenziali in materia per garantire ai clienti assistenza aggiornata e corretta in ogni fase della procedura esecutiva.

FRB

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“Il cumulo delle domande di separazione e divorzio dopo il 28 febbraio 2023”. https://www.avvocatirba.it/2023/02/10/il-cumulo-delle-domande-di-separazione-e-divorzio-dopo-il-28-febbraio-2023/ https://www.avvocatirba.it/2023/02/10/il-cumulo-delle-domande-di-separazione-e-divorzio-dopo-il-28-febbraio-2023/#respond Fri, 10 Feb 2023 16:43:42 +0000 https://www.avvocatirba.it/?p=1514 Il nuovo articolo 473 bis/49 c.p.c. (“cumulo di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”),introdotto nell’ambito della c.d. Riforma Cartabia, prevede la possibilità di trattare all’interno di un unico procedimento le domande di separazione e divorzio, mediante la proposizione di un ricorso contenente entrambe le domande, oppure a fronte di domanda riconvenzionale […]

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Il nuovo articolo 473 bis/49 c.p.c. (“cumulo di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”),introdotto nell’ambito della c.d. Riforma Cartabia, prevede la possibilità di trattare all’interno di un unico procedimento le domande di separazione e divorzio, mediante la proposizione di un ricorso contenente entrambe le domande, oppure a fronte di domanda riconvenzionale di divorzio proposta dal coniuge convenuto, salva in questo caso la facoltà per il ricorrente di “modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti”.

L’esigenza sottostante alla novella risiede in una necessità di economia processuale (c.d. simultaneus processus), che si concretizza nell’unificazione dell’istruttoria dei due procedimenti, nonché dei mezzi e giudizi di impugnazione.

Presupposto indispensabile per la procedibilità della domanda di divorzio e di quelle ad essa accessorie (es.: assegno divorzile, di mantenimento dei figli, ecc.) è il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, che potrà essere emessa già nel corso della prima udienza di comparizione dei coniugi (c.d. sentenza parziale di separazione), unitamente ai provvedimenti in favore dei coniugi e dei figli. Ciò dovrebbe determinare, secondo la ratio normativa, una importante riduzione delle tempistiche in quanto la mancata impugnazione della sentenza parziale di separazione (entro 30 giorni se notificata ed entro 6 mesi se solo comunicata), unitamente al decorso del termine previsto dalla legge (6 mesi in caso di separazione consensuale e 12 mesi in caso di separazione giudiziale), consentirà l’automatica prosecuzione del giudizio di divorzio.

Anche le domande accessorie al divorzio saranno, come scritto, proseguibili solo una volta decorsi i termini indicati. Ciò, in particolare, pare aver valenza soprattutto per l’assegno divorzile, stante l’assoluta eterogeneità dei requisiti sostanziali delle domande dei coniugi a contenuto economico: il primo fondato ancora sul c.d. tenore di vita goduto dai coniugi durante la convivenza, mentre il secondo su una diversa funzione composita di tipo compensativo-perequativo. Eterogeneità, invece, non sussistente per le altre domande riguardanti l’affidamento, il mantenimento e l’assegnazione della casa familiare, poiché il contenuto delle stesse risulta identico indipendentemente dal fatto che i genitori si stiano separando o divorziando.

In definitiva, avuto – in particolare – riguardo ai tempi, la condizione di coniugi separati è destinata ad avere una durata esclusivamente endo-processuale, laddove sia utilizzato lo strumento di cui all’art. 473 bis/49 c.p.c.. Stessa sorte anche per l’assegno di mantenimento e per il parametro del tenore di vita, posto che la sua durata può resistere soltanto fino alla sentenza di divorzio che potrà essere emessa anche in tempi contenuti laddove la sua pronuncia sia richiesta nell’ambito del simultaneus processus.

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L’Avvocato Fulvio Croce e il processo alle Brigate Rosse https://www.avvocatirba.it/2021/03/06/fulvio-croce/ https://www.avvocatirba.it/2021/03/06/fulvio-croce/#respond Sat, 06 Mar 2021 15:05:34 +0000 https://www.avvocatirba.it/?p=1175 L'articolo L’Avvocato Fulvio Croce e il processo alle Brigate Rosse proviene da Studio Legale RBA.

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Chi è l’Avvocato Fulvio Croce


Fulvio Croce, pronipote di Costantino Nigra, si laureò in giurisprudenza nel 1924.

Si arruolò negli Alpini, dopo l’8 settembre 1943 entrando poi nella Resistenza. Nel 1968 fu eletto presidente dell’Ordine degli avvocati di Torino.


Il processo ad alcuni membri delle Brigate Rosse


Nel 1976 ebbe inizio a Torino il processo ad alcuni membri delle Brigate Rosse tra cui Renato Curcio, Alberto Franceschini, Paolo Maurizio Ferrari e Prospero Gallinari. Al processo si verificò un fatto mai verificatosi in precedenza in Italia: tutti gli imputati detenuti revocarono il mandato ai loro difensori di fiducia e minacciarono di morte i legali che avessero accettato la nomina come difensori di ufficio.

Alla prima udienza del 17 maggio 1976, l’imputato Maurizio Ferrari, a nome di tutti gli imputati detenuti, lesse un comunicato: “ci proclamiamo pubblicamente militanti dell’organizzazione comunista Brigate Rosse. E come combattenti comunisti ci assumiamo collettivamente e per intero la responsabilità politica di ogni sua iniziativa passata presente e futura. Affermando questo viene meno qualunque presupposto legale per questo processo. Gli imputati non hanno niente da cui difendersi. Mentre al contrario gli accusatori hanno da difendere la pratica criminale antiproletaria dell’infame regime che essi rappresentano. Se difensori, dunque, devono esservi, questi servono a voi egregie eccellenze. Per togliere ogni equivoco revochiamo perciò ai nostri avvocati il mandato per la difesa e li invitiamo, nel caso fossero nominati d’ufficio, a rifiutare ogni collaborazione con il potere […]”.

A seguito della revoca dei difensori di fiducia, il presidente della Corte d’Assise di Torino, Guido Barbaro, richiede al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino di indicare un elenco di nominativi di difensori d’ufficio da attribuire agli imputati e procedette alle nomine. Gli imputati, però, dichiararono che non intendevano accettare la nomina di difensori d’ufficio e fecero presente che “qualora i difensori accettassero la nomina saranno ritenuti come collaborazionisti del regime, con le conseguenze che ne potranno derivare”. A seguito di quest’ultimo comunicato, i nuovi difensori d’ufficio nominati dalla Corte, in occasione della seconda udienza del 24 maggio 1976, rimisero a loro volta il mandato.


L’incarico all’Avvocato Fulvio Croce


A questo punto, il presidente della Corte d’Assise, constatate le difficoltà di pervenire alla nomina di difensori, incaricò della difesa d’ufficio il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, l’avvocato Fulvio Croce. Il Codice di procedura penale dell’epoca, infatti, prevedeva all’art. 130 che, qualora non fosse possibile reperire un difensore d’ufficio, il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati dovesse assumere questo incarico. Fulvio Croce, pur essendo avvocato civilista e consapevole dei gravissimi rischi a cui si esponeva, accettò l’incarico e scelse gli altri difensori tra i Consiglieri dell’Ordine; tra essi v’era Franzo Grande Stevens che fu delegato alla difesa di Renato Curcio.

All’udienza del 25 maggio 1976 gli imputati riaffermarono il loro rifiuto della difesa leggendo un nuovo comunicato contenente minacce contro Fulvio Croce ed i legali da esso delegati: “Gli avvocati nominati dalla corte sono di fatto degli avvocati di regime. Essi non difendono noi, ma i giudici. In quanto parte organica ed attiva della contro-rivoluzione, ogni volta che prenderanno iniziative a nostro nome agiremo di conseguenza.” Nel corso dell’udienza come pure nel corso della quarta udienza del 26 maggio 1976, ogni volta che i legali d’ufficio presero la parola furono insultati e minacciati.

Nel corso dell’udienza del 7 giugno 1976 l’avvocato Franzo Grande Stevens, d’intesa con Fulvio Croce, sollevò una eccezione di incostituzionalità dell’art. 130 del Codice di procedura penale, la norma che imponeva la obbligatorietà della difesa tecnica anche per l’imputato che la rifiutasse. Grande Stevens invocò la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che attribuisce il diritto all’imputato di scegliersi un difensore o difendersi da solo (art.6, comma 3 lett. c). In tal caso l’avvocato poteva essere chiamato non come difensore, ma come amicus curiae perché, nell’interesse della collettività, si riducesse il margine di errori nel processo: chiamato cioè come garante di legalità. In breve, Grande Stevens tentò di dimostrare che quello alla difesa è un diritto ma non un obbligo. Tuttavia la Corte d’Assise, forse anche sotto la spinta emotiva dell’omicidio del Procuratore della Repubblica Francesco Coco, ritenne manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità e così Fulvio Croce assunse la veste di difensore d’ufficio dei brigatisti.

Nel primo pomeriggio del 28 aprile 1977, cinque giorni prima della data fissata per l’udienza del processo, un gruppo di fuoco delle Brigate Rosse, formato da tre uomini e una donna, uccise l’avvocato nei pressi del suo studio legale in via Perrone 5 a Torino: l’avvocato venne colpito mentre, dopo essere sceso dalla sua auto insieme alle sue due segretarie, si stava avviando a piedi, sotto una forte pioggia, verso l’ingresso dello stabile. Mentre la donna del gruppo di aggressori, Angela Vai, allontanava le due segretarie, Rocco Micaletto, appoggiato da Lorenzo Betassa con funzione di copertura, si diresse rapidamente verso l’avvocato, lo chiamò e subito dopo gli sparò con una pistola Nagant M1895 cinque colpi che lo raggiunsero mortalmente alla testa e al torace. Subito dopo i brigatisti fuggirono su una Fiat 500 già in attesa con un quarto terrorista, Raffaele Fiore, alla guida.

L’attentato venne rivendicato dalla Brigate Rosse con una telefonata durante il pomeriggio.

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Il passeggero si sporge dal finestrino: è responsabile al 50% per le lesioni al naso https://www.avvocatirba.it/2021/03/06/responsabilita-passeggero/ Sat, 06 Mar 2021 14:42:05 +0000 http://192.168.1.104/enfold-blog/?p=1 L'articolo Il passeggero si sporge dal finestrino: è responsabile al 50% per le lesioni al naso proviene da Studio Legale RBA.

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Per la Cassazione, la lesione al naso riportata dal passeggero che si sporge dal finestrino per aiutare il conducente a compiere una manovra è anche colpa sua, ha violato il codice della strada

Passeggero responsabile al 50% per le lesioni al naso

Per la Cassazione, come chiarito nell’ordinanza n. 4789/2021 (sotto allegata) è corretto riconoscere il concorso di colpa al soggetto trasportato, che si sporge dal finestrino per aiutare il conducente a fare manovra. La lesione al naso cagionata dall’innalzamento improvviso del vetro elettrico è causa anche della violazione dell’art. 169 comma 3 del Codice della Strada. Vediamo però ora come si sono svolti i fatti che hanno portato a questa decisione.

Un uomo agisce in giudizio contro una S.r.l, la compagnia assicuratrice del mezzo e gli eredi del conducente del mezzo, deceduto nel corso della causa, raccontando di aver riportato lesioni mentre era a bordo del veicolo condotto all’epoca dal de cuius. Costui racconta di aver riportato danni al naso a causa “dell’improvvida chiusura di un’alza-cristalli elettrico, eseguita dal conducente mentre egli si sporgeva al di fuori del finestrino per assisterlo nell’esecuzione di una manovra di parcheggio.”

Il Giudice di Pace accoglie la domanda, ma attribuisce al trasportato un concorso di colpa del 50%. Il passeggero impugna la sentenza e il Tribunale la rigetta, condividendo le conclusioni del Giudice di pace. Per il Tribunale in effetti l’appellante ha contribuito al sinistro occorso in quanto, prima di tutto si è sporto inutilmente dal finestrino e poi perché nel compiere questo movimento non ha prestato la dovuta attenzione. Nulla è dovuto quindi al soggetto per le spese future necessarie a sottoporsi a un intervento di rinoplastica poiché il danno biologico è stato liquidato per intero, senza tenere conto di eventuali miglioramenti conseguibili grazie a un intervento di rinoplastica.

Errata la conclusione sul concorso di colpa della vittima

Insoddisfatto dell’esito del giudizio di merito parte soccombente ricorre in Cassazione, ritenendo errata la sentenza di secondo grado per svariati motivi.

  • Con il primo contesta l’attribuzione del concorso di colpa perché la stessa non è stato oggetto di discussione tra le parti.
  • Con il secondo rileva che la motivazione con cui Tribunale e Giudice di Pacegli hanno attribuito la corresponsabilità è apparente e come la stessa travalichi la domanda attorea.
  • Con il terzo lamenta la violazione dell’art. 1227 c.c e di altre norme, non pertinenti al contenuto della censura.
  • Con il quarto contesta la parte della sentenzain cui gli viene negato un risarcimento più elevato per il danno riportato.

Concorso di colpa: il passeggero ha violato il codice della strada

La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato i motivi del ricorso, lo rigetta per le seguenti ragioni.

La prima censura è infondata in fatto e in diritto perché la questione del concorso di colpa in realtà è stata oggetto di dibattito nel giudizio di primo grado. La compagnia assicurativa ha infatti negato la responsabilità del proprio assicurato, addossando così la responsabilità delle lesioni al passeggero. Il thema decidendum in questo modo si è esteso all’esistenza o meno del caso fortuito, che può essere rappresentato sia da un fatto del terzo che della vittima stessa.

In ogni caso la questione è infondata in diritto perché stabilire se una condotta possa o meno essere inquadrata nell’art. 1227 c.c. che disciplina il concorso di colpa è una questione sottratta all’onere di segnalazione del comma 2 dell’art. 101 c.p.c, che riconosce al giudice la possibilità di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, previa assegnazione alle parti di un termine per il deposito di memorie sulla questione. Inoltre, precisa la Corte, la discussione in appello del concorso di colpa avrebbe comunque sanato l’eventuale violazione del comma 2 dell’art. 101 c.p.c.

Infondata la seconda censura perché la sentenza del Tribunale spiega esaustivamente che il comportamento del passeggero che si sporge dal finestrino di un veicolo a motore in fase di manovra deve considerarsi colposa. Valutazione che la Corte ritiene non solo motivata ma anche corretta dal punto di vista giuridico. L’art. 169 comma 3 del Codice della Strada infatti vieta ai passeggeri dei veicoli a motore “di assumere posizioni che determinino sporgenze della sagoma trasversale del veicolo.”

Ora, poiché affacciarsi dal finestrino integra la violazione delle specifica regola di condotta sopra indicata, è indubbio che la stessa costituisca una condotta colposa da sanzionare.

Inammissibile il motivo con cui il passeggero contesta la violazione dell’art 1227 c.c. stante l’assenza di prove e il travisamento di quelle raccolte, perché in questo modo non fa che contestare la ricostruzione dei fatti e le valutazioni di merito, si ricorda, non sono censurabili in sede di Cassazione.

Inammissibile anche l’ultimo motivo con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento di un risarcimento più elevato perché il ricorso non specifica quali documenti non sono stati valutati né indica quando e dove sono stati depositati nel corso del giudizio di merito e perché stabilire se la spesa futura per la rinoplastica può essere considerata o meno conseguenza necessaria del fatto illecito è un accertamento di fatto riservato solo al giudice di merito. Infondata anche la parte restante del motivo perché il giudice ha valutato non secondo equità, ma con una valutazione equitativa che non richiede istanza di parte. Priva d’illustrazione e quindi inammissibile anche la parte in cui il ricorrente contesta che il danno non patrimoniale non è stato liquidato secondo quanto previsto dal codice delle assicurazioni.

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