Francesca Antonietti – Studio Legale RBA https://www.avvocatirba.it Lo Studio Legale RBA ha sede a Treviso e Ferrara. Wed, 24 Sep 2025 08:43:42 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.7 https://www.avvocatirba.it/2025/09/24/1523/ https://www.avvocatirba.it/2025/09/24/1523/#respond Wed, 24 Sep 2025 08:34:05 +0000 https://www.avvocatirba.it/?p=1523 L'articolo proviene da Studio Legale RBA.

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Titoli esecutivi notarili dopo la riforma Cartabia: cosa cambia per mutui e atti pubblici

La riforma del processo civile introdotta dal D.lgs. 149/2022, conosciuta come “Riforma Cartabia”, ha apportato numerose innovazioni nel sistema dell’esecuzione forzata. Una delle modifiche più significative riguarda l’eliminazione della tradizionale formula esecutiva, che per decenni ha accompagnato le copie dei titoli giudiziali e stragiudiziali. L’intervento del legislatore ha voluto semplificare le procedure, sostituendo questo adempimento formale con un sistema basato sull’attestazione di conformità.

Fino alla riforma, le copie dei titoli esecutivi – siano esse sentenze o atti notarili come mutui e atti pubblici – venivano rilasciate in forma esecutiva. Questo significava che sulla copia era apposta la nota formula “In nome della legge… comandiamo…”, un requisito che, pur avendo perso gran parte del suo significato sostanziale, era ancora indispensabile per avviare l’esecuzione forzata. Per i titoli giudiziali tale formula era apposta dalla cancelleria, mentre per quelli notarili provvedeva il notaio stesso.

Con la Riforma Cartabia il quadro è mutato radicalmente. Gli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile, nella nuova formulazione, prevedono che sentenze, provvedimenti, atti giudiziari e atti notarili per valere come titolo per l’esecuzione forzata debbano essere rilasciati in copia attestata conforme all’originale. La formula esecutiva, dunque, è stata eliminata. L’attenzione si sposta ora sulla garanzia che la copia notificata al debitore sia effettivamente conforme all’originale, certificazione che sostituisce il vecchio “comando” formale.

Per i titoli esecutivi di origine notarile, come i mutui o altri atti pubblici, questo comporta che non è più necessaria la formula esecutiva apposta dal notaio sulla copia. Quello che occorre oggi è ottenere una copia attestata conforme all’originale, rilasciata dal notaio o dal pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l’atto. È questa copia conforme che deve essere notificata al debitore per poter avviare l’esecuzione forzata.

La nuova disciplina ha reso più semplice l’iter formale, ma non mancano questioni interpretative ancora aperte. Ad esempio, per i documenti digitali formati con firma elettronica o depositati in registri informatici alcuni ritengono sufficiente l’estrazione diretta, senza ulteriore attestazione. Inoltre, è in corso di consolidamento la prassi su chi debba attestare la conformità nelle diverse fattispecie. La giurisprudenza di legittimità, ancora limitata sul punto, offrirà in futuro ulteriori chiarimenti.

In definitiva, con la Riforma Cartabia la tradizionale formula esecutiva è stata superata. Per procedere all’esecuzione forzata sulla base di un atto notarile è oggi sufficiente – ed essenziale – disporre di una copia attestata conforme all’originale rilasciata dal notaio. Si tratta di una modifica che semplifica l’avvio dell’esecuzione e uniforma il regime dei titoli giudiziali e stragiudiziali, ma che richiede comunque attenzione per rispettare i nuovi requisiti formali. Il nostro Studio segue costantemente gli sviluppi normativi e giurisprudenziali in materia per garantire ai clienti assistenza aggiornata e corretta in ogni fase della procedura esecutiva.

FRB

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“Il cumulo delle domande di separazione e divorzio dopo il 28 febbraio 2023”. https://www.avvocatirba.it/2023/02/10/il-cumulo-delle-domande-di-separazione-e-divorzio-dopo-il-28-febbraio-2023/ https://www.avvocatirba.it/2023/02/10/il-cumulo-delle-domande-di-separazione-e-divorzio-dopo-il-28-febbraio-2023/#respond Fri, 10 Feb 2023 16:43:42 +0000 https://www.avvocatirba.it/?p=1514 Il nuovo articolo 473 bis/49 c.p.c. (“cumulo di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”),introdotto nell’ambito della c.d. Riforma Cartabia, prevede la possibilità di trattare all’interno di un unico procedimento le domande di separazione e divorzio, mediante la proposizione di un ricorso contenente entrambe le domande, oppure a fronte di domanda riconvenzionale […]

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Il nuovo articolo 473 bis/49 c.p.c. (“cumulo di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”),introdotto nell’ambito della c.d. Riforma Cartabia, prevede la possibilità di trattare all’interno di un unico procedimento le domande di separazione e divorzio, mediante la proposizione di un ricorso contenente entrambe le domande, oppure a fronte di domanda riconvenzionale di divorzio proposta dal coniuge convenuto, salva in questo caso la facoltà per il ricorrente di “modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti”.

L’esigenza sottostante alla novella risiede in una necessità di economia processuale (c.d. simultaneus processus), che si concretizza nell’unificazione dell’istruttoria dei due procedimenti, nonché dei mezzi e giudizi di impugnazione.

Presupposto indispensabile per la procedibilità della domanda di divorzio e di quelle ad essa accessorie (es.: assegno divorzile, di mantenimento dei figli, ecc.) è il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, che potrà essere emessa già nel corso della prima udienza di comparizione dei coniugi (c.d. sentenza parziale di separazione), unitamente ai provvedimenti in favore dei coniugi e dei figli. Ciò dovrebbe determinare, secondo la ratio normativa, una importante riduzione delle tempistiche in quanto la mancata impugnazione della sentenza parziale di separazione (entro 30 giorni se notificata ed entro 6 mesi se solo comunicata), unitamente al decorso del termine previsto dalla legge (6 mesi in caso di separazione consensuale e 12 mesi in caso di separazione giudiziale), consentirà l’automatica prosecuzione del giudizio di divorzio.

Anche le domande accessorie al divorzio saranno, come scritto, proseguibili solo una volta decorsi i termini indicati. Ciò, in particolare, pare aver valenza soprattutto per l’assegno divorzile, stante l’assoluta eterogeneità dei requisiti sostanziali delle domande dei coniugi a contenuto economico: il primo fondato ancora sul c.d. tenore di vita goduto dai coniugi durante la convivenza, mentre il secondo su una diversa funzione composita di tipo compensativo-perequativo. Eterogeneità, invece, non sussistente per le altre domande riguardanti l’affidamento, il mantenimento e l’assegnazione della casa familiare, poiché il contenuto delle stesse risulta identico indipendentemente dal fatto che i genitori si stiano separando o divorziando.

In definitiva, avuto – in particolare – riguardo ai tempi, la condizione di coniugi separati è destinata ad avere una durata esclusivamente endo-processuale, laddove sia utilizzato lo strumento di cui all’art. 473 bis/49 c.p.c.. Stessa sorte anche per l’assegno di mantenimento e per il parametro del tenore di vita, posto che la sua durata può resistere soltanto fino alla sentenza di divorzio che potrà essere emessa anche in tempi contenuti laddove la sua pronuncia sia richiesta nell’ambito del simultaneus processus.

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